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NEWS del 05/02/15


Al via la nuova certificazione unica CU2015

A decorrere dal 2015 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (9 marzo nel 2015 in quanto il 7 cade di sabato) la nuova Certificazione Unica “CU 2015” già pubblicata in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

La nuova certificazione cambia quindi nome da CUD (Certificato Unico Dipendente) a CU (Certificazione Unica) acquisendo nuovi dati e ampliando lo spettro dei redditi certificati: non solo redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La nuova CU si compone di:
  • Frontespizio nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione (annullamento/sostituzione), i dati del sostituto, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla trasmissione telematica;
  • Quadro CT nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: tutti i sostituti hanno, infatti, l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I sostituti d’imposta non abilitati ai servizi Entratel o Fisconline e che non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 ma anche i sostituti di imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati 730-4;
  • Certificazione Unica nella quale sono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    Resta fermo l’obbligo per i sostituti d’imposta di consegnare in formato cartaceo, entro il 28 febbraio, la nuova CU ai:
  • lavoratori dipendenti;
  • percettori di redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • prestatori di lavoro autonomo occasionale;
  • professionisti;
  • percettori di provvigioni comunque denominate;
  • percettori di redditi diversi.

    La predetta certificazione dovrà inoltre essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (9 marzo nel 2015 in quanto il 7 cade di sabato) pena la comminazione della sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata che non trova applicazione solo in caso di errata trasmissione purché si provveda, entro i 5 giorni successivi alla scadenza, all’invio dei dati corretti.

    E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.




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