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NEWS del 30/04/15


La nuova assicurazione sociale per l'impiego

Dal 1° maggio 2015 cambiano le regole per fruire del principale strumento di sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, in un’ottica di estensione del diritto all’indennità ad un maggior numero di lavoratori e con l’obiettivo tendenziale del reimpiego.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, nasce come evoluzione delle preesistenti ASpI e mini-ASpI e ne conserva la disciplina in quanto compatibile.
Segue un’esposizione sintetica dei principali caratteri della NASpI, come delineati dal decreto legislativo n.22 del 2015:

  • I destinatari della NASPI sono tutti i lavoratori dipendenti, con alcune espresse esclusioni (operai agricoli, dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione);
  • I requisiti per poter fruire della NASpI sono due: perdita involontaria del posto di lavoro (licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale scaturente dalla procedura di licenziamento per motivi economici innanzi alla Dtl, oggi non più richiesta per operai, impiegati e quadri) e perdurare dello stato di disoccupazione. Occorrono almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • Il calcolo della NASpI dipende dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e la misura del suo importo incontra il limite massimo mensile di 1.300 euro
  • La durata della prestazione mensile dipende dal numero di settimane di contribuzione che il destinatario di questo trattamento di sostegno al reddito può far valere negli ultimi quattro anni, cioè un periodo pari alla metà del totale delle settimane di contribuzione utile; ai fini del calcolo non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione
  • La domanda telematica deve essere presentata entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto, a pena di decadenza
  • Il diritto a percepire la NASPI perdura nel periodo spettante solo se sono rispettate due condizioni: 1) permanenza dello stato di disoccupazione e 2) regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa o riqualificazione professionale proposte dal competente Centro per l’Impiego
  • Il percettore di NASpI che intraprende un’attività di lavoro autonomo o un’attività d’impresa individuale o si associa in cooperativa può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’intero importo spettante
  • Il percettore di NASPI che, prima della fine del periodo indennizzato, venga nuovamente assunto come lavoratore subordinato può trovarsi di fronte ad una di queste situazioni:
    a) se aveva ottenuto la liquidazione in unica soluzione in seguito all’avvio di attività autonoma, deve restituire l’intero importo;
    b) se il reddito annuale derivante dalla nuova occupazione supera il reddito minimo escluso da imposizione, fino a sei mesi la NASpI è sospesa d’ufficio, dopo sei mesi il lavoratore decade dal diritto a percepire la NASpI
    c) Se il reddito annuale derivante dalla nuova occupazione è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore mantiene il diritto a percepire la NASpI per il periodo residuo ma deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio del nuovo lavoro, il reddito annuo previsto e che il nuovo datore di lavoro sia diverso e non collegato a quello per il quale prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI. Tuttavia, l’importo dell’indennità viene ridotto.
  • Il percettore di NASpI che, prima della fine del periodo indennizzato, intraprenda un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione , mantiene il diritto a percepire la NASpI, ma deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che prevede di trarne.
  • Il percettore di NASpI decade dal diritto a fruire di questo strumento di sostegno al reddito nei seguenti casi:
    1. Perdita dello stato disoccupazione
    2. Omissione della comunicazione obbligatoria in caso di inizio di nuova attività lavorativa
    3. Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato o acquisizione dell’assegno ordinario di invalidità
    4. Violazione delle condizioni imposte dalla disciplina sulla NASpI per il permanere del diritto a percepire la prestazione di sostegno al reddito spettante.


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