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NEWS del 22/05/15


Riduzione interessi di mora su debiti contributivi

L’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata dalla Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% in ragione annuale.

La variazione decorre dal 15 maggio 2015.

Tale variazione incide anche sulla misura degli interessi di mora su debiti contributivi di cui al comma 9, art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza, in caso di omissione o ritardato pagamento e 60% in caso di evasione) calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettera a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissato al 4,88% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.

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