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NEWS del 04/01/07


Quintuplicate le sanzioni amm.ve ante 1999

Tra le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 si evidenzia la quintuplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, così come disposto dal comma 1177 dell'unico articolo della Legge Finanziaria.
Si discute molto in questi giorni della sanzione da 4.000 a 12.000 euro per l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga ma poca attenzione viene rivolta alla norma di cui sopra quasi a considerare la quintuplicazione delle sanzioni amministrative ante 1999 come un semplice adeguamento economico ad importi sanzionatori ormai desueti. Ma a ben vedere, tra le sanzioni interessate ve ne sono alcune che, per effetto della norma in questione, subiscono un notevole aumento.
Facciamo qualche esempio:
- per non essere forniti del registro degli infortuni (e la ritardata vidimazione?), la sanzione oggi comminata è da un minimo di € 2.580 ad un massimo di € 15.490;
- stessa sanzione per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno;
- stessa sanzione per aver rimosso e quindi non conservato sul luogo di lavoro il registro a disposizione dell'organo di vigilanza;
- la mancata registrazione sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (perido di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati, oggi costa fino ad un massimo di € 5.160;
- per non aver denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico, la sanzione oggi comminata è da un minimo di € 1.290 ad un massimo di € 7.745 per ogni lavoratore;
- per non aver provveduto a registrare sul libro di matricola il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari, gli estremi dell'autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni familiari, la sanzione amministrativa è da € 255 a € 2.580.
Nella relazione tecnica alla finanziaria, si legge che in via prudenziale non vengono quantificate e considerate maggiori entrate derivanti dalla disposizione, anche in considerazione della possibilità che l'inasprimento delle sanzioni possa indurre modifiche nei comportamenti.
Nell'attesa di una circolare interpretativa da parte del Ministero, vi è chi ritiene che l’aumento per cinque volte degli importi delle sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di lavoro , legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999 non vada applicato:
a) alle ipotesi espressamente indicate dalla legge (cfr. lo stesso comma n. 1177);
b) alle sanzioni amministrative, per le quali sono previsti “automatismi periodici ”negli aumenti stessi (cfr: norme sul collocamento obbligatorio, sul trasporto su strada);
c) alle sanzioni amministrative, che pur riferite a norme entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, siano state però rideterminate e/o rivalutate con provvedimenti legislativi successivi al 1 gennaio 1999.
Sembra tuttavia evidente che la norma, nata per colpire comportamenti irregolari, finisca per colpire pesantemente anche chi si rende colpevole in assoluta buona fede di una semplice dimenticanza.


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