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NEWS del 18/06/10


Permessi di soggiorno Ce di lungo periodo alla prova di italiano

Il Ministero dell'Interno, con D.M. 04/06/2010, ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286.
Le disposizioni del D.M. 04/06/2010 si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ed ai loro familiari per i quali può essere richiesto il PDS Ce per soggiornanti di lungo periodo, con esclusione dei figli minori di età inferiore ai 14 anni, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge, e degli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguisitico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Per il rilascio del PDS Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
A tal fine, lo straniero presenta con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.
La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero.
Il test si svolge con modalità informatiche ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione.
Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.
A richiesta dell'interessato, il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico.
In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa ulteriore richiesta informatica.
Non sono tenuti allo svolgimento del predetto test gli stranieri che possono documentare una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, con attestato rilasciato dagli enti certificatori indicati nell'allegato A del decreto o con titolo rilasciato dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti o con diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado conseguito presso un istituto scolastico italiano di istruzione o che frequentano un corso di studi presso una univeristà italiana o che frequentano un dottorato o un master universitario.
Non sono altresì tenuti allo svolgimento del test di italiano gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a),c),d), e q), del T.U. che svolgono una delle attività indicate nelle disposizioni medesime, nonchè gli stranieri che hanno ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del T.U., il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo.
Nei predetti casi di esonero, gli stranieri sono tenuti ad allegare, alla richiesta del rilascio del PDS Ce per soggiornanti di lungo periodo, la copia autentica dei titoli posseduti.
La questura territorialmente competente, ai fini del rilascio del PDS Ce per soggiornanti di lungo periodo, verifica quindi l'esito positivo del superamento del test di italiano riportato nel sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno oppure, nei casi di esonero, procede con il riscontro della documentazione allegata alla richiesta di rilascio del PDS Ce per soggiornanti di lungo periodo.


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